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DIVORZIO Assegno all'ex coniuge accertamento redditi e patrimonio delle parti
(Cassazione civile sez. I, 19 novembre 2010)
L'acquisizione di beni per via successoria dopo la cessazione della convivenza non influisce nella valutazione del
tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e, sotto tale profilo, non rileva ai fini della determinazione
dell'assegno divorzile. Tuttavia, i beni ereditati che confluiscono nel patrimonio del coniuge obbligato all'assegno
vanno ad accrescere il reddito personale di quest'ultimo, il cui accertamento costituisce uno dei criteri da applicare nella
determinazione dell'assegno di divorzio.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Figli (provvedimenti relativi ai) maggiore eta'
(Cassazione civile sez. I, 22 novembre 2010)
Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne
convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in
passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e
determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma
rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento
economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Addebito in genere
(Cassazione civile sez. I, n. 4540, 24 febbraio 2011)
L'allontanamento dalla casa familiare, senza il consenso dell'altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi,
costituisce violazione di un obbligo matrimoniale; conseguentemente è causa di addebitamento della separazione
poiché porta all'impossibilità della coabitazione. Tuttavia, non sussiste tale violazione qualora risulti legittimato da
una "giusta causa", da ravvisare anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e
nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi, e ciò anche in assenza di tradimento o di
violenze da parte del marito.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Figli (provvedimenti relativi ai) affidamento
(Cassazione civile sez. VI, 07 dicembre 2010, n. 24841)
Si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere
sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla
inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Alla luce di tale principio, pertanto, non è sufficiente
una sentenza penale di condanna, non ancora passata in giudicato, a precludere l’affidamento al genitore, anche se tale
condanna è relativa a reati commessi nel contesto della separazione.
DIVORZIO Assegno all'ex coniuge natura e criteri di determinazione
(Cassazione civile sez. I, 23 giugno 2010, n. 15212)
Ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile il giudice di merito deve tener conto anche dei miglioramenti
della condizione finanziaria dell’onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza. Quest’ultimi, infatti,
costituiscono sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio e trovano radice in detta attività e/
o nel tipo di qualificazione professionale e /o nella collocazione sociale del coniuge obbligato.
Sentenze in materia matrimoniale emesse da tribunali ecclesiastici
(Cassazione Civile, Sez. I, n. 1343, 30 settembre 2010 - 20 gennaio 2011)
Laddove i coniugi abbiano convissuto per oltre un anno successivamente alla celebrazione del matrimonio, la sentenza
pronunciata dal Tribunale ecclesiastico che ne dichiara la nullità non può essere convalidata dalla Corte d’Appello
competente, con i conseguenti effetti civili, poiché contraria all’ordine pubblico.
CHI NON FA REALIZZARE IL PARTNER RISCHIA L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
(Cassazione Civile, sentenza n. 8124 del 3.4.2009 e Cassazione Penale n. 14981/2009)
Impedire alla moglie di realizzarsi professionalmente può essere causa di addebito della
separazione. Allo stesso tempo il coniuge insoddisfatto non può
allontanarsi da casa, lasciando solo una lettera in cui dice di voler
iniziare una nuova vita: rischia una condanna per abbandono del tetto
coniugale. Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione
con due sentenze, la n. 8124 depositata dalla prima sezione civile il 3
aprile scorso e la 14981 depositata dalla sesta sezione penale pochi
giorni più tardi.
Due decisioni che
chiariscono quali sono i confini dell’insoddisfazione che giustifica la
separazione e poi l’abbandono della casa, per intraprendere una nuova
vita.
Vivere all'insegna del risparmio non riduce l'assegno di mantenimento
(Cassazione Civile, sentenza n. 7614 del 30.03.2009)
Scegliere di comune
accordo di avere un tenore di vita basso durante il matrimonio,
nonostante i redditi alti, non fa scendere, in caso di separazione,
l’assegno di mantenimento che resta parametrato alle entrate.
Con una delle pochissime
sentenze che guarda più alla dichiarazione dei redditi che non al tenore
di vita effettivamente goduto in costanza di matrimonio, la Corte di
Cassazione ha dato torto a un ex marito condannato a versare alla moglie
oltre mille euro al mese.
Moglie benestante? In caso di separazione ha diritto alla colf
(Cassazione civile, sentenza n. 6698 del 19.03.2009)
La ex moglie casalinga
abituata, durante il matrimonio, ad avere la colf, ha diritto a un
assegno che le consenta di mantenere a servizio la collaboratrice
domestica.
È quanto affermato dalla
Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6698 del 19 marzo 2009, ha
accolto il ricorso della ex moglie di un primario che chiedeva un
assegno più alto per poter dare lo stipendio ai collaboratori domestici
e fare i viaggi a cui, per anni, era stata abituata. Secondo la Corte, “il
Giudice del merito, al fine della quantificazione dell’assegno di
mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi
durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a
disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo
indipendentemente dalla percezione di detto assegno; e, in caso di esito
negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa
dei mezzi economici a di ciascun coniuge al momento della separazione”.
La Corte ha poi
evidenziato che “la valutazione delle condizioni economiche delle
parti non richiede la determinazione dell’esatto importo dei redditi
posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici: essendo necessaria
e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni
patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia
possibile pervenire a fissare l’erogazione in favore di quello più
debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra
precisate”.
Nel caso di specie, è
mancato l’accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il
matrimonio, tanto più necessario, in quanto nel caso la moglie aveva
dedotto che lo stesso era particolarmente elevato, tanto da permettere
ai coniugi viaggi in località ed alberghi rinomati, collaboratori
familiari, nonché l’acquisto di vestiario ad alto livello.
LA MADRE ANORESSICA NON PERDE IL DIRITTO DI VEDERE IL FIGLIO
(Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 6200 del 13.3.2009)
Con la sentenza n.6200 del
13 marzo 2009, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha
enunciato due principi di diritto. Il primo è che il coniuge a cui
spettano gli alimenti, anche se usa l’abitazione fornitagli dai
genitori, non perde il diritto al mantenimento. Il secondo è che
nonostante il minore rifiuti di vedere una madre anoressica, questo non
fa perdere alla donna, ancorché abbia difficoltà a rapportarsi a terzi,
il diritto di vedere suo figlio.
A seguito del giudizio di
merito articolatosi nei due gradi di giudizio di merito, veniva
dichiarata la separazione di due coniugi con sentenza in forza della
quale si determinava l’assegno di mantenimento a favore della moglie, il
figlio veniva affidato al padre a cui si assegnava anche la casa
coniugale.
Il marito proponeva
ricorso per cassazione lamentando, come primo motivo, che la Corte
d’Appello avesse riconosciuto “il diritto all’assegno di mantenimento,
senza considerare adeguatamente, ritenendo la circostanza irrilevante,
che la situazione economica del coniuge richiedente deve essere
apprezzata anche alla luce di quanto riceva dalla famiglia di origine
che nella specie aveva provveduto ad acquistare una casa e concederla in
uso alla figlia e senza tener conto che egli, quale coniuge affidatario,
deve provvedere da solo alle esigenze dei due figli” come si legge nei
motivi che hanno indotto il marito a proporre ricorso in Cassazione. La
Corte, però, ha ritenuto infondata questa motivazione perché, in merito
alla utilizzazione da parte della moglie della casa messale a
disposizione da parte dei genitori, “la circostanza è irrilevante in
quanto il coniuge, tenuto alla prestazione non può ritenersi esonerato
nei confronti dell’altro coniuge qualora questi riceva delle forme di
aiuto dalla famiglia di origine, specie allorché tale aiuto si sia reso
necessario proprio in considerazione della modesta entità del contributo
al mantenimento (giurisprudenza costante). Con il secondo motivo, invece
l’appellante, lamentava il fatto che la Corte d’Appello aveva
riconosciuto il diritto di visita alla madre nonostante il figlio non
volesse avere rapporti con lei anche in considerazione della grave
malattia psichica (anoressia) di cui era affetta. La Corte, pur
prendendo atto della patologia della moglie e delle difficoltà nel
rapportarsi con i terzi, ha ritenuto, rigettando il ricorso del marito
di dover difendere il diritto della madre di vedere il figlio affinché
il rapporto con lui non sia totalmente reciso.
Alla moglie che intrattiene relazioni extra coniugali con altre donne deve essere addebitata la separazione
(Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1734 del 23.01.2009)
“Alla moglie che
intrattiene relazioni extra coniugali con altre donne deve essere
addebitata la separazione e, conseguentemente, la stessa non può avere
diritto all’assegno di mantenimento”.
La Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato in toto la
decisione della Corte di Appello di Venezia, che aveva escluso l’assegno
di mantenimento in favore della moglie, la quale aveva tradito il marito
con altre donne.
In particolare, i giudici
Veneziani, sulla base di due lettere intercorse in epoca non sospetta
tra le protagoniste delle relazioni extraconiugali, definite dalla Corte
“inusuali”, avevano addebitato la separazione anche alla moglie.
Tali rapporti, infatti,
erano stati la causa del venir meno del legame coniugale, nonché delle
reazioni violente del marito, reazioni che, peraltro, avevano
determinato allo stesso l’addebito della separazione in primo grado.
La minaccia alla libertà e dignità morale dell’ex moglie giustifica l’ordine di protezione civile.
Il Tribunale di Napoli,
con decreto del 2 luglio 2008,
ha individuato il grave pregiudizio all’integrità morale del genitore
nello svilimento del suo operato dall’altro genitore, il quale rifiutava
ogni dialogo e decideva da solo le modalità educative per i figli, ed ha
individuato, altresì, il grave pregiudizio alla libertà del coniuge nei
comportamenti dell’altro che miravano a controllarne costantemente i
movimenti e le azioni. In conseguenza di ciò, sono stati ritenuti
legittimi gli ordini di protezioni previsti dal Codice Civile.
Secondo il Tribunale di
Napoli, infatti, “costituisce condotta che legittima l’adozione degli
ordini di protezione il comportamento che sia suscettibile di ledere
gravemente l’integrità morale della vittima svilendone il ruolo
genitoriale e la libertà pretendendo di controllarne i movimenti;
finalità dell’ordine di protezione è la prevenzione del pregiudizio,
essendo diretto a evitare l’aggravamento del danno se già in atto o a
evitarne l’insorgenza se ancora non si sia prodotto. Ne consegue che gli
ordini di protezione previsti dall’articolo 342- ter del Codice Civile
possono essere adottati pur se, per effetto della separazione personale
intervenuta tra i coniugi, sia da tempo cessata la convivenza tra gli
stessi, essendo diretti a prevenire o interrompere abusi e
prevaricazioni ancora attuali”.
Assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio dell’assegnatario.
L’art. 155 quater del Codice Civile
stabilisce che il godimento della casa familiare è
attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ma
la norma prevede altresì alcune ipotesi di cessazione dell’assegnazione,
disponendo che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno
nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo
matrimonio».
La Corte di Appello di
Bologna ed i Tribunali di Firenze e di Ragusa hanno avanzato un sospetto
di illegittimità costituzionale riguardante le ultime due ipotesi di
cessazione dell’assegnazione, quella della convivenza more uxorio
dell’assegnatario con altro soggetto, e quella del nuovo matrimonio
contratto dall’assegnatario. Mentre i primi due casi di revoca sarebbero
collegati ad eventi che fanno presupporre il venir meno della esigenza
abitativa, non così può dirsi per gli altri due, che si
sostanzierebbero, soprattutto, sulla critica alla operatività automatica
della revoca, senza alcuna possibilità per il Giudice di valutare la
rispondenza della revoca all’interesse della prole.
Nel respingere le predette
censure, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 308 del 30
luglio 2008, è partita dalla considerazione delle finalità che
governano l’assegnazione della casa familiare, arrivando ad adottare una
interpretazione costituzionalmente orientata, stabilendo che:
a) l’art. 155-quater
cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel
senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio
dell’assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse,
a determinare la cessazione dell’assegnazione, non è coerente con i
fini di tutela della prole, per il quale l’istituto è sorto;
b) la coerenza della
disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la
normativa sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa
coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui
si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio),
ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di
conformità all’interesse del minore;
c) tale lettura non fa
altro che evidenziare un principio in realtà già presente
nell’ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un
contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già
ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina.
Cessazione della convivenza more uxorio e tutela del diritto di abitazione.
Il Tribunale di Milano,
con decreto del 7 maggio 2008 ha
stabilito che “la convivenza more uxorio determina un potere di fatto
sulla casa di abitazione basato su un interesse proprio ben diverso da
quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Conseguentemente,
l’estromissione violenta del convivente dall’’unità abitativa giustifica
il ricorso ai mezzi di tutela forniti dalla legge, anche in via
d’urgenza.”.
Contrariamente al
previgente orientamento per cui, cessata la convivenza con
l’allontanamento di una delle parti viene meno la situazione di
composesso che caratterizzava la precedente situazione di fatto, oggi si
ritiene che la convivenza more uxorio determini un potere di fatto sulla
casa di abitazione, basato su un interesse ben diverso da quello
derivante da ragioni di mera ospitalità. Detto legame, del resto, pur
non determinando alcun obbligo di coabitazione, né di mantenimento, e di
assistenza, dà luogo ad uno stato avente indubbio carattere di
stabilità, cosicché l’immobile ove esso si svolge costituisce
l’abitazione duratura dei conviventi medesimi.
L’innegabile rilevanza
giuridica che anche la famiglia di fatto è andata assumendo nel nostro
ordinamento, permette di considerare lo stesso convivente more uxorio
come un “detentore qualificato” al quale spetta il rimedio ex art. 1168
c.c. qualora venga estromesso dall’abitazione familiare, consentendogli
così di esperire le azioni possessorie nei confronti dell’altro
quand’anche non vanti un diritto di proprietà o di natura personale
sull’immobile che, durante la convivenza, era stato nella disponibilità
di entrambi.
Contrariamente
all’originale opinione giurisprudenziale, la quale escludeva tale tutela
sul presupposto che il convivente dovesse reputarsi un mero ospite del
proprietario, oggi, in presenza di una relazione di fatto tale da
realizzare uno stabile legame, il convivente è legittimato ad agire in
reintegra.
Addebito della separazione e relazione extraconiugale resa di dominio pubblico.
La Corte di Cassazione
con la sentenza n. 29249 del 2008, dopo aver esaminato il caso di
una donna marchigiana che ha coltivato una relazione extraconiugale di
dominio pubblico, ha stabilito che una relazione extraconiugale condotta
alla luce del sole è un motivo sufficiente per vedersi addebitare una
causa di separazione. Il marito ha addotto a carico della consorte le
testimonianze di diversi conoscenti, i quali avrebbero visto più volte
la signora scambiarsi effusioni in pubblico con il presunto amante. Tale
comportamento, che ha evidenziato agli occhi di terzi una stabile
relazione extraconiugale, ha rappresentato non soltanto un'offesa alla
sensibilità e al decoro del marito, ma anche una grave violazione
dell'obbligo di fedeltà coniugale, anche quando non si fosse tradotto in
effettivo adulterio. Una stabile relazione extraconiugale - ha aggiunto
la Cassazione - determina abitualmente l'impossibilità di proseguire una
normale convivenza tra marito e moglie, e quindi è da ritenersi una
ragione valida per addebitare la separazione al coniuge che se ne è reso
responsabile.
La Cassazione Civile, con
sent. n. 29429 del 2.122.2008, in particolare, ha stabilito che “Il
comportamento di uno dei coniugi tale da evidenziare agli occhi dei
terzi l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta di
per sé, anche laddove non si traduca in un effettivo adulterio, una
violazione particolarmente grave dell’obbligo di fedeltà coniugale,
idonea a giustificare una sentenza di addebito della separazione”.
ICI sulla casa familiare e separazione dei coniugi.
In caso di
separazione o divorzio il coniuge proprietario della casa familiare non
può rifiutare il pagamento dell’Ici anche se essa sia assegnata all’
altro coniuge (Cassazione Civile, Sentenza n. 25486 del
20.10.2008).
Si è posto alla attenzione
della Corte di Cassazione il quesito se il coniuge separato o
divorziato, proprietario della casa, possa esimersi dal pagare l’ICI ove
il diritto di abitazione di essa sia attribuito dal giudice all’altro
coniuge.
La Corte osserva che ai
sensi dell’art. 3 d.lgs. 504/1992, soggetto passivo dell’imposta è il
titolare di diritto reale. Il problema è dunque se il coniuge
assegnatario della casa sia titolare di un diritto di tale natura o
meno. L’art. 218 c.c. prevede che il coniuge che gode dei beni
dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’ususfruttuario.
La Corte ritiene che ciò non significhi che il coniuge assegnatario
dell’immobile sia titolare di diritto di usufrutto o di diritto a questo
assimilabile, ma solo un rinvio teso a disciplinare il contenuto dei
rapporti tra le parti (come già affermato dalla Cassazione con la
sentenza 6192/2007).
Assegno di mantenimento.
Per la determinazione non si possono ignorare gli anni di vita da casalinga (Cassazione
Civile, Sez. I, sentenza n. 593/08, depositata il 14/01/2008).
Con la recentissima
sentenza del 4/1/2008 la Cassazione sottolinea l’importanza del lavoro
delle casalinghe che, di fatto, contribuiscono alla formazione del
patrimonio della famiglia. E’ questo il motivo per cui, secondo la
Suprema Corte, in sede di divorzio, il giudice che fissa l’ammontare del
mantenimento deve tener conto del lavoro svolto dalla moglie rimasta in
casa mettendolo sullo stesso piano di quello fatto fuori casa dal
marito. Infatti, la donna che si è dedicata alle attività domestiche ha
consentito la realizzazione professionale del compagno e si è preclusa
molte opportunità lavorative, più difficili da trovare ad una certa età.
Nel caso in esame, vi era
stata un’unione durata più di vent’anni. In sede di divorzio il marito
voleva smettere di corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento
perché diceva che la donna era in grado di mantenersi da sola e che si
era licenziata da un posto trovato dopo il divorzio. In particolare, la
moglie, nelle sue difese, aveva precisato, nel suo ricorso in
Cassazione, che “è nota la seria di difficoltà di trovare uno stabile
lavoro per una donna di oltre quarant’anni che non aveva mai lavorato e
le cui energie erano state assorbite da una ventennale attività di
casalinga, madre e moglie”. La prima sezione civile della Cassazione
ha accolto i motivi prospettati dalla moglie. E ciò, perché, ha spiegato
il Collegio, “il giudice deve procedere alla determinazione
dell’assegno sulla base della valutazione ponderata e bilaterale delle
condizioni dei coniugi e del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio
comune”. Cosa che non era stata fatta dalla Corte di Appello.
Difatti, si legge nelle motivazioni “Non ha fatto alcun riferimento
al contributo che la donna, casalinga e madre, aveva apportato alla
conduzione familiare durante la ventennale convivenza, né ha manifestato
l’intenzione di considerare comunque prevalente il criterio basato sulle
condizioni economiche delle parti. Ne consegue che l’influenza
del criterio basato sul contributo della signora alla conduzione
famigliare”, conclude il giudice di legittimità, “non risulta
oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte territoriale che
avrebbe dovuto invece effettuarla”.
Malasanità.
Non sta al paziente provare il nesso causale fra l’azione (o l’omissione) e il danno subito (Cassazione Civile, Sezione Unite, sentenza 577/08, depositata
l’11/01/2008).
Con la recente sentenza
del 11/01/2008 la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità
contrattuale per medico e ospedale (pubblico o privato) nel rapporto con
l’ammalato: le Sezioni Unite fanno il punto sul riparto dell’onere
probatorio nei casi di malasanità individuando alcuni criteri.
Inadempimento qualificato. Il paziente danneggiato che
chiede il risarcimento – spiegano i giudici di legittimità – deve
limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o “il
contatto sociale” con il medico), l’aggravamento della patologia e
l’insorgenza di un’affezione. All’ammalato- creditore basterà allegare
un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente
idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare
che l’inadempimento non c’è stato o che, pur esistendo, esso non è stato
rilevante sotto il profilo eziologico.
Nesso di causalità. Accolto, nel caso di specie, il
ricorso di un paziente che sosteneva di aver contratto l’epatite C dopo
le trasfusioni praticategli per un intervento effettuato in casa di
cura: bocciata la sentenza di merito che scaricava sull’ammalato l’onere
di dimostrare il nesso causale fra l’emotrasfusione e la patologia
contratta oltre che di provare che egli non fosse portatore della
malattia prima del ricovero.
Mezzi e risultato.La giurisprudenza di
legittimità che impone al paziente-creditore di dimostrare il nesso di
causalità va sconfessata perché risente implicitamente della distinzione
tra obbligazioni di mezzo e di risultato. Una distinzione che è ormai
superata rispetto al riparto dell’onere probatorio e che, sul fronte
delle prestazioni dei professionisti, viene criticata dalla dottrina ed è già stata “rivisitata” dalla giurisprudenza (Cassazione, n. 13533/01).
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