CHI NON FA REALIZZARE IL PARTNER RISCHIA L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
(Cassazione Civile, sentenza n. 8124 del 3.4.2009 e Cassazione Penale n. 14981/2009)

 

Impedire alla moglie di realizzarsi professionalmente può essere causa di addebito della separazione. Allo stesso tempo il coniuge insoddisfatto non può allontanarsi da casa, lasciando solo una lettera in cui dice di voler iniziare una nuova vita: rischia una condanna per abbandono del tetto coniugale. Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione con due sentenze, la n. 8124 depositata dalla prima sezione civile il 3 aprile scorso e la 14981 depositata dalla sesta sezione penale pochi  giorni più tardi.

Due decisioni che chiariscono quali sono i confini dell’insoddisfazione che giustifica la separazione e poi l’abbandono della casa, per intraprendere una nuova vita.

 

 

 

Vivere all'insegna del risparmio non riduce l'assegno di mantenimento

(Cassazione Civile, sentenza n. 7614 del 30.03.2009)

 

Scegliere di comune accordo di avere un tenore di vita basso durante il matrimonio, nonostante i redditi alti, non fa scendere, in caso di separazione, l’assegno di mantenimento che resta parametrato alle entrate.

Con una delle pochissime sentenze che guarda più alla dichiarazione dei redditi che non al tenore di vita effettivamente goduto in costanza di matrimonio, la Corte di Cassazione ha dato torto a un ex marito condannato a versare alla moglie oltre mille euro al mese.

 

 

 

Moglie benestante? In caso di separazione ha diritto alla colf

(Cassazione civile , sentenza n. 6698 del 19.03.2009)

 

La ex moglie casalinga abituata, durante il matrimonio, ad avere la colf, ha diritto a un assegno che    le consenta di mantenere a servizio la collaboratrice domestica.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6698 del 19 marzo 2009, ha accolto il ricorso della ex moglie di un primario che chiedeva un assegno più alto per poter dare lo stipendio ai collaboratori domestici e fare i viaggi a cui, per anni, era stata abituata. Secondo la Corte, “il Giudice del merito, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno; e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a di ciascun coniuge al momento della separazione”.

La Corte ha poi evidenziato che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell’esatto importo dei redditi posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l’erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate”.

Nel caso di specie, è mancato l’accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, tanto più necessario, in quanto nel caso la moglie aveva dedotto che lo stesso era particolarmente elevato, tanto da permettere ai coniugi viaggi in località ed alberghi rinomati, collaboratori familiari, nonché l’acquisto di vestiario ad alto livello.

 

 

 

LA MADRE ANORESSICA NON PERDE IL DIRITTO DI VEDERE IL FIGLIO

(Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 6200 del 13.3.2009)

 

Con la sentenza n.6200 del 13 marzo 2009, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha enunciato due principi di diritto. Il primo è che il coniuge a cui spettano gli alimenti, anche se usa l’abitazione fornitagli dai genitori, non perde il diritto al mantenimento. Il secondo è che nonostante il minore rifiuti di vedere una madre anoressica, questo non fa perdere alla donna, ancorché abbia difficoltà a rapportarsi a terzi, il diritto di vedere suo figlio.

A seguito del giudizio di merito articolatosi nei due gradi di giudizio di merito, veniva dichiarata la separazione di due coniugi con sentenza in forza della quale si determinava l’assegno di mantenimento a favore della moglie, il figlio veniva affidato al padre a cui si assegnava anche la casa coniugale.

Il marito proponeva ricorso per cassazione lamentando, come primo motivo, che la Corte d’Appello avesse riconosciuto “il diritto all’assegno di mantenimento, senza considerare adeguatamente, ritenendo la circostanza irrilevante, che la situazione economica del coniuge richiedente deve essere apprezzata anche alla luce di quanto riceva dalla famiglia di origine che nella specie aveva provveduto ad acquistare una casa e concederla in uso alla figlia e senza tener conto che egli, quale coniuge affidatario, deve provvedere da solo alle esigenze dei due figli” come si legge nei motivi che hanno indotto il marito a proporre ricorso in Cassazione. La Corte, però, ha ritenuto infondata questa motivazione perché, in merito alla utilizzazione da parte della moglie della casa messale a disposizione da parte dei genitori, “la circostanza è irrilevante in quanto il coniuge, tenuto alla prestazione non può ritenersi esonerato nei confronti dell’altro coniuge qualora questi riceva delle forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie allorché tale aiuto si sia reso necessario proprio in considerazione della modesta entità del contributo al mantenimento (giurisprudenza costante). Con il secondo motivo, invece l’appellante, lamentava il fatto che la Corte d’Appello aveva riconosciuto il diritto di visita alla madre nonostante il figlio non volesse avere rapporti con lei anche in considerazione della grave malattia psichica (anoressia) di cui era affetta. La Corte, pur prendendo atto della patologia della moglie e delle difficoltà nel rapportarsi con i terzi, ha ritenuto, rigettando il ricorso del marito di dover difendere il diritto della madre di vedere il figlio affinché il rapporto con lui non sia totalmente reciso.

 

 

 

Alla moglie che intrattiene relazioni extra coniugali con altre donne deve essere addebitata la separazione

(Cassazione civile , sez. I, sentenza n. 1734 del 23.01.2009)

 

“Alla moglie che intrattiene relazioni extra coniugali con altre donne deve essere addebitata la separazione e, conseguentemente, la stessa non può avere diritto all’assegno di mantenimento”.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato in toto la decisione della Corte di Appello di Venezia, che aveva escluso l’assegno di mantenimento in favore della moglie, la quale aveva tradito il marito con altre donne.

In particolare, i giudici Veneziani, sulla base di due lettere intercorse in epoca non sospetta tra le protagoniste delle relazioni extraconiugali, definite dalla Corte “inusuali”, avevano addebitato la separazione anche alla moglie.

Tali rapporti, infatti, erano stati la causa del venir meno del legame coniugale, nonché delle reazioni violente del marito, reazioni che, peraltro, avevano determinato allo stesso l’addebito della separazione in primo grado.

 

 

 

La minaccia alla libertà e dignità morale dell’ex moglie giustifica l’ordine di protezione civile.

 

Il Tribunale di Napoli, con  decreto del 2 luglio 2008, ha individuato il grave pregiudizio all’integrità morale del genitore nello svilimento del suo operato dall’altro genitore, il quale rifiutava ogni dialogo e decideva da solo le modalità educative per i figli, ed ha individuato, altresì, il grave pregiudizio alla libertà del coniuge nei comportamenti dell’altro che miravano a controllarne costantemente i movimenti e le azioni. In conseguenza di ciò, sono stati ritenuti legittimi gli ordini di protezioni previsti dal Codice Civile.

Secondo il Tribunale di Napoli, infatti, “costituisce condotta che legittima l’adozione degli ordini di protezione il comportamento che sia suscettibile di ledere gravemente l’integrità morale della vittima svilendone il ruolo genitoriale e la libertà pretendendo di controllarne i movimenti; finalità dell’ordine di protezione è la prevenzione del pregiudizio, essendo diretto a evitare l’aggravamento del danno se già in atto o a evitarne l’insorgenza se ancora non si sia prodotto. Ne consegue che gli ordini di protezione previsti dall’articolo 342- ter del Codice Civile possono essere adottati pur se, per effetto della separazione personale intervenuta tra i coniugi, sia da tempo cessata la convivenza tra gli stessi, essendo diretti a prevenire o interrompere abusi e prevaricazioni ancora attuali”.

 

 

 

Assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio dell’assegnatario.

 

L’art. 155 quater del Codice Civile stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ma la norma prevede altresì alcune ipotesi di cessazione dell’assegnazione, disponendo che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

La Corte di Appello di Bologna ed i Tribunali di Firenze e di Ragusa hanno avanzato un sospetto di illegittimità costituzionale riguardante le ultime due ipotesi di cessazione dell’assegnazione, quella della convivenza more uxorio dell’assegnatario con altro soggetto, e quella del nuovo matrimonio contratto dall’assegnatario. Mentre i primi due casi di revoca sarebbero collegati ad eventi che fanno presupporre il venir meno della esigenza abitativa, non così può dirsi per gli altri due, che si sostanzierebbero, soprattutto, sulla critica alla operatività automatica della revoca, senza alcuna possibilità per il Giudice di valutare la rispondenza della revoca all’interesse della prole.

Nel respingere le predette censure, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 308 del 30 luglio 2008, è partita dalla considerazione delle finalità che governano l’assegnazione della casa familiare, arrivando ad adottare una interpretazione costituzionalmente orientata, stabilendo che:

a) l’art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per il quale l’istituto è sorto;

b) la coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore;

c) tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell’ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina.

 

 

Cessazione della convivenza more uxorio e tutela del diritto di abitazione.

 

Il  Tribunale di Milano, con decreto del 7 maggio 2008 ha stabilito che “la convivenza more uxorio determina un potere di fatto sulla casa di abitazione basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Conseguentemente, l’estromissione violenta del convivente dall’’unità abitativa giustifica il ricorso ai mezzi di tutela forniti dalla legge, anche in via d’urgenza.”.

Contrariamente al previgente orientamento per cui, cessata la convivenza con l’allontanamento di una delle parti viene meno la situazione di composesso che caratterizzava la precedente situazione di fatto, oggi si ritiene che la convivenza more uxorio determini un potere di fatto sulla casa di abitazione, basato su un interesse ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Detto legame, del resto, pur non determinando alcun obbligo di coabitazione, né di mantenimento, e di assistenza, dà luogo ad uno stato avente indubbio carattere di stabilità, cosicché l’immobile ove esso si svolge costituisce l’abitazione duratura dei conviventi medesimi.

L’innegabile rilevanza giuridica che anche la famiglia di fatto è andata assumendo nel nostro ordinamento, permette di considerare lo stesso convivente more uxorio come un “detentore qualificato” al quale spetta il rimedio ex art. 1168 c.c. qualora venga estromesso dall’abitazione familiare, consentendogli così di esperire le azioni possessorie nei confronti dell’altro quand’anche non vanti un diritto di proprietà o di natura personale sull’immobile che, durante la convivenza, era stato nella disponibilità di entrambi.

Contrariamente all’originale opinione giurisprudenziale, la quale escludeva tale tutela sul presupposto che il convivente dovesse reputarsi un mero ospite del proprietario, oggi, in presenza di una relazione di fatto tale da realizzare uno stabile legame, il convivente è legittimato ad agire in reintegra.

 

 

 

Addebito della separazione e relazione extraconiugale resa di dominio pubblico.

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29249 del 2008, dopo aver esaminato il caso di una donna marchigiana che ha coltivato una relazione extraconiugale di dominio pubblico, ha stabilito che una relazione extraconiugale condotta alla luce del sole è un motivo sufficiente per vedersi addebitare una causa di separazione. Il marito ha addotto a carico della consorte le testimonianze di diversi conoscenti, i quali avrebbero visto più volte la signora scambiarsi effusioni in pubblico con il presunto amante. Tale comportamento, che ha evidenziato agli occhi di terzi una stabile relazione extraconiugale, ha rappresentato non soltanto un'offesa alla sensibilità e al decoro del marito, ma anche una grave violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, anche quando non si fosse tradotto in effettivo adulterio. Una stabile relazione extraconiugale - ha aggiunto la Cassazione - determina abitualmente l'impossibilità di proseguire una normale convivenza tra marito e moglie, e quindi è da ritenersi una ragione valida per addebitare la separazione al coniuge che se ne è reso responsabile. 

La Cassazione Civile, con sent. n. 29429 del 2.122.2008, in particolare, ha stabilito che “Il comportamento di uno dei coniugi tale da evidenziare agli occhi dei terzi l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta di per sé, anche laddove non si traduca in un effettivo adulterio, una violazione particolarmente grave dell’obbligo di fedeltà coniugale, idonea a giustificare una sentenza di addebito della separazione”.

 

 

 

ICI sulla casa familiare e separazione dei coniugi.

 

In caso di   separazione o divorzio il coniuge proprietario della casa familiare non può rifiutare il pagamento dell’Ici anche se essa sia assegnata all’ altro coniuge ( Cassazione Civile, Sentenza n. 25486 del 20.10.2008).

Si è posto alla attenzione della Corte di Cassazione il quesito se il coniuge separato o divorziato, proprietario della casa, possa esimersi dal pagare l’ICI ove il diritto di abitazione di essa sia attribuito dal giudice all’altro coniuge.

La Corte osserva che ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 504/1992, soggetto passivo dell’imposta è il titolare di diritto reale. Il problema è dunque se il coniuge assegnatario della casa sia titolare di un diritto di tale natura o meno. L’art. 218 c.c. prevede che il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’ususfruttuario. La Corte ritiene che ciò non significhi che il coniuge assegnatario dell’immobile sia titolare di diritto di usufrutto o di diritto a questo assimilabile, ma solo un rinvio teso a disciplinare il contenuto dei rapporti tra le parti (come già affermato dalla Cassazione con la sentenza 6192/2007).

 

 

 

Assegno di mantenimento.

Per la determinazione non si possono ignorare gli anni di vita da casalinga (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 593/08, depositata il 14/01/2008).

 

Con la recentissima sentenza del 4/1/2008 la Cassazione sottolinea l’importanza del lavoro delle casalinghe che, di fatto, contribuiscono alla formazione del patrimonio della famiglia. E’ questo il motivo per cui, secondo la Suprema Corte, in sede di divorzio, il giudice che fissa l’ammontare del mantenimento deve tener conto del lavoro svolto dalla moglie rimasta in casa mettendolo sullo stesso piano di quello fatto fuori casa dal marito. Infatti, la donna che si è dedicata alle attività domestiche ha consentito la realizzazione professionale del compagno e si è preclusa molte opportunità lavorative, più difficili da trovare ad una certa età.

Nel caso in esame, vi era stata un’unione durata più di vent’anni. In sede di divorzio il marito voleva smettere di corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento perché diceva che la donna era in grado di mantenersi da sola e che si era licenziata da un posto trovato dopo il divorzio. In particolare, la moglie, nelle sue difese, aveva precisato, nel suo ricorso in Cassazione, che “è nota la seria di difficoltà di trovare uno stabile lavoro per una donna di oltre quarant’anni che non aveva mai lavorato e le cui energie erano state assorbite da una ventennale attività di casalinga, madre e moglie”. La prima sezione civile della Cassazione ha accolto i motivi prospettati dalla moglie. E ciò, perché, ha spiegato il Collegio, “il giudice deve procedere alla determinazione dell’assegno sulla base della valutazione ponderata e bilaterale delle condizioni dei coniugi e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune”. Cosa che non era stata fatta dalla Corte di Appello. Difatti, si legge nelle motivazioni “Non ha fatto alcun riferimento al contributo che la donna, casalinga e madre, aveva apportato alla conduzione familiare durante la ventennale convivenza, né ha manifestato l’intenzione di considerare comunque prevalente il criterio basato sulle condizioni economiche delle parti. Ne consegue che l’influenza del criterio basato sul contributo della signora alla conduzione famigliare”, conclude il giudice di legittimità, “non risulta oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte territoriale che avrebbe dovuto invece effettuarla”.

 

 

 

Malasanità.

Non sta al paziente provare il nesso causale fra l’azione (o l’omissione) e il danno subito (Cassazione Civile, Sezione Unite, sentenza 577/08, depositata l’11/01/2008).

 

Con la recente sentenza del 11/01/2008 la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità contrattuale per medico e ospedale (pubblico o privato) nel rapporto con l’ammalato: le Sezioni Unite fanno il punto sul riparto dell’onere probatorio nei casi di malasanità individuando alcuni criteri.

Inadempimento qualificato. Il paziente danneggiato che chiede il risarcimento – spiegano i giudici di legittimità – deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o “il contatto sociale” con il medico), l’aggravamento della patologia e l’insorgenza di un’affezione. All’ammalato- creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che l’inadempimento non c’è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico.

Nesso di causalità. Accolto, nel caso di specie, il ricorso di un paziente che sosteneva di aver contratto l’epatite C dopo le trasfusioni praticategli per un intervento effettuato in casa di cura: bocciata la sentenza di merito che scaricava sull’ammalato l’onere di dimostrare il nesso causale fra l’emotrasfusione e la patologia contratta oltre che di provare che egli non fosse portatore della malattia prima del ricovero.

Mezzi e risultato. La giurisprudenza di legittimità che impone al paziente-creditore di dimostrare il nesso di causalità va sconfessata perché risente implicitamente della distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato. Una distinzione che è ormai superata rispetto al riparto dell’onere probatorio e che, sul fronte delle prestazioni dei professionisti, viene criticata dalla dottrina ed è già stata “rivisitata” dalla giurisprudenza (Cassazione, n. 13533/01).